"SOCIETA'
ITALIANA DI CANCEROLOGIA"
(SIC)
Art.
1 – Denominazione
E'
costituita un'Associazione denominata "Società Italiana di
Cancerologia", in sigla abbreviata "SIC".
L'Associazione
è apolitica e non persegue fini di lucro.
La
sede dell'Associazione è in Milano, Via Giacomo Venezian n. 1.
Art. 2 - Gli scopi
L'Associazione riunisce i cultori della cancerologia al fine di
promuovere il progresso di questa sia nel campo sperimentale sia in quello
clinico-sociale; di facilitare i rapporti tra ricercatori biomedici in
cancerologia; di stabilire relazioni con analoghe associazioni nazionali ed
estere; di patrocinare la necessità dell'insegnamento della cancerologia nelle
facoltà scientifiche; di adoperarsi affinché gli istituti ed i centri
specializzati siano affidati, con qualifica di ruolo, a personale adeguatamente
e specificatamente preparato; di attuare ogni azione atta a promuovere e
incrementare la cancerologia e a tutelarne gli interessi dei suoi cultori. Nel
quadro di tali fini le attività dell'Associazione si concentrano
particolarmente nelle seguenti aree elencate a titolo esemplificativo e non
esclusivo:
§ organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale,
nazionale e internazionale; organizzazione
di congressi, riunioni e simposi a
§ patrocinio e collaborazione con altre Associazioni o Società
Scientifiche o Federazioni di Associazioni o di Società Scientifiche nazionali ed internazionali in
iniziative aventi indirizzi strettamente conformi agli scopi statutari;
§ promozione di studi e ricerche sulla cancerologia attraverso le
proprie risorse scientifiche e culturali, la concessione di borse di studio, di
borse di viaggio o di altri finanziamenti per perseguire gli scopi statutari;
§ collaborazione con gli organi istituzionali ed enti pubblici e
privati per l'organizzazione di corsi di formazione professionale e per la
realizzazione di tutte le attività scientifiche e sanitarie che interessano le
problematiche relative alla cancerologia.
L'Associazione, inoltre, si propone di organizzare iniziative
aventi per scopo la formazione continua dei medici e del personale sanitario
(come previsto dall'attuale normativa del SSN), di svolgere opera di
divulgazione e sensibilizzazione verso la pubblica opinione e verso i mezzi di
comunicazione e le autorità sanitarie per quanto riguarda le scoperte ed i temi
di interesse sociale ed assistenziale in ambito oncologico.
Art. 3 - Il finanziamento e il patrimonio dell'Associazione
L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
* con le quote associative pagate annualmente dagli Associati;
* con eventuali residui attivi di congressi, simposi e altre
manifestazioni;
* con le rendite del patrimonio;
* con eventuali contributi e donazioni ed ogni altro provento
destinato all'attività.
Il fondo patrimoniale è costituito da:
* beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
* eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad
incremento del patrimonio;
* eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente
destinati al patrimonio.
Art. 4 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e
termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve
predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario
dell'esercizio decorso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli
Associati.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario, unitamente
alla relazione sull'andamento della gestione sociale ed alla relazione del
Collegio dei Revisori, devono essere
depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci 10 (dieci)
giorni prima dell'Assemblea degli Associati.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere
impiegati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestioni precedenti, ovvero
per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni
strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché
di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 5 - Gli Associati
Gli Associati si distinguono in:
a) Associati ordinari
b) Associati juniores
c) Associati sostenitori
d) Associati onorari
a) Associati
ordinari sono i laureati in discipline biomediche e affini o cultori delle
stesse, che dedicano in maniera preminente e fondamentale la loro attività alla
cancerologia e che accettano i fini di cui all'articolo 2 del presente statuto.
Gli Associati ordinari devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita
dall'Assemblea.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
b) Associati
juniores possono essere i laureati nelle discipline di cui alla precedente
lettera a), o i giovani cultori delle stesse, esclusivamente d'età inferiore ai
trentuno anni, che sono avviati alla carriera nella cancerologia.
Al compimento del trentunesimo anno di età, gli Associati juniores
diventano automaticamente Associati ordinari. Gli Associati juniores devono
corrispondere una quota annuale ridotta stabilita dall'Assemblea. Hanno
diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo quanto
stabilito dall'articolo 13.
c) Associati
sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, che
sostengono con contributi significativi le attività dell'Associazione.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali,
secondo quanto previsto dall'articolo 13.
d) Associati
onorari sono personalità italiane o straniere, che abbiano contribuito in
modo sostanziale al progresso della cancerologia sia sperimentale che medico
sociale ed alle realizzazioni dei fini di cui all'articolo 2 del presente
statuto.
La nomina degli Associati onorari è deliberata dall'Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo o di due Associati ordinari.
Gli Associati onorari non corrispondono alla Società quota alcuna,
non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della
partecipazione dell'Associato alla vita associativa.
Art. 6 - Domande d'iscrizione
Per l'iscrizione all'Associazione in qualità di Associato
ordinario e Associato junior deve essere compilato un apposito modulo da
richiedere alla Segreteria dell'Associazione, a cui va riconsegnato debitamente
compilato. La domanda deve essere controfirmata da due Soci ordinari.
Le domande d'iscrizione di Associato ordinario e Associato junior
sono esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di
almeno due terzi dei suoi componenti presenti alla seduta.
La domanda d'iscrizione in qualità di Associato sostenitore deve
essere inviata alla sede dell'Associazione e, nel caso di enti collettivi o
persone giuridiche, deve contenere l'indicazione del proprio rappresentante legale
e la relativa qualifica.
Le domande d'iscrizione di Associato sostenitore sono esaminate e
approvate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi
dei suoi componenti.
Art. 7 - Le quote associative
Gli Associati ordinari e gli Associati juniores sono tenuti a
versare all'Associazione entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno la rispettiva
quota annuale associativa.
La quota annuale è stabilita dall'Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo e deve essere versata secondo le modalità stabilite.
Gli Associati juniores corrispondono una quota ridotta stabilita
dall'Assemblea. Gli Associati Juniores che siano:
- studenti in corso regolare di laurea;
- frequentanti un dottorato di ricerca o un P.H.D.;
- frequentanti una scuola di specialità;
non corrispondono alcuna quota, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 5 secondo comma della lettera b).
Il Consiglio Direttivo identifica di anno in anno i criteri per essere Associati sostenitori.
Gli Associati onorari sono dispensati dal versamento della quota
associativa.
La quota associativa non è trasmissibile a terzi od ad aventi
causa a nessun titolo, e non è rivalutabile.
Art. 8 - Decadenza da Associato
La qualifica di Associato ordinario e junior si perde:
§ per dimissioni;
§ per morosità persistente;
§ per comportamento deontologico in contrasto con i fini di cui
all'articolo 2 del presente statuto.
Le dimissioni devono essere inviate per iscritto alla Segreteria
dell'Associazione, che le presenterà al Consiglio Direttivo alla prima riunione
in calendario.
La decadenza per morosità potrà essere dichiarata dal Consiglio
Direttivo dopo due anni consecutivi di mancato pagamento delle quote annuali
associative.
L'Associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione,
condizionata al pagamento delle quote maturate e non pagate.
L'esclusione dall'Associazione per comportamento deontologico in
contrasto con gli scopi dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio
Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti
presenti, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri.
Art. 9 – Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea degli Associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Collegio dei Probiviri.
* il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 - L'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ordinari,
juniores, e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative.
L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente, in
accordo con il Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno presso la sede
dell'Associazione, od anche in luoghi
diversi purchè in Italia, oppure in ogni momento su domanda di almeno un
decimo degli Associati che devono specificare nella domanda l'ordine del giorno
proposto.
La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma
purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno
15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime
indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad
un'ora di distanza dalla prima.
Ciascun Associato può partecipare all'Assemblea in proprio o per
delega. Ogni Associato può essere portatore al massimo di tre deleghe.
L'Assemblea si intende validamente costituita in prima
convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno
degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli Associati presenti in proprio o per delega, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11 del presente statuto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza
dal Presidente eletto, ed in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più
anziano. In caso di assenza anche del Consigliere più anziano l'Assemblea sarà
presieduta da un Associato scelto dall'Assemblea.
Art. 11 - Le attribuzioni dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
§ approvare la relazione annuale e il rendiconto finanziario
presentati dal Consiglio Direttivo;
§ stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo tra i
limiti fissati dall'articolo 13;
§ eleggere ogni biennio il Presidente, il Presidente Eletto e gli
altri membri del Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Probiviri ed
i Revisori dei Conti;
§ fissare le direttive generali utili per il raggiungimento degli
scopi statutari dell'Associazione;
§ approvare le domande di ammissione ad Associato Onorario;
§ deliberare, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio
Direttivo, l'importo della quota associativa annuale;
§ deliberare le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
§ deliberare su ogni proposta indicata nell'Ordine del Giorno
dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a
maggioranza dei voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la
metà degli Associati più uno.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno
diritto al voto.
Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto,
occorre:
- che il Consiglio Direttivo abbia comunicato a tutti gli
associati le proposte di modifica almeno tre mesi prima della data fissata per
l'assemblea;
- in prima ed in seconda convocazione la presenza di almeno la
metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio, occorre in prima ed in seconda convocazione il voto favorevole
di tre quarti degli associati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale, firmato
dal Presidente e dal Segretario nominato in essa.
Art. 12 - Le votazioni dell'Assemblea degli Associati
Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e il sistema di
votazione.
L'Assemblea a maggioranza dei presenti può richiedere che le
votazioni avvengano per voto segreto
nel caso di nomina di persone o su altri argomenti a giudizio
dell'Assemblea stessa.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito
da sette ad undici membri, eletti tra gli Associati ordinari, juniores e
sostenitori.
Possono essere però eletti nel Consiglio Direttivo al massimo un
Associato junior e un Associato sostenitore.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
§ il Presidente,
§ il Presidente Eletto,
§ da cinque a nove Consiglieri tra i quali il Consiglio Direttivo
nomina un segretario e un tesoriere.
Il Segretario avrà il compito di dirigere gli uffici
dell'Associazione, curare il disbrigo degli affari ordinari, provvedere alla
firma della corrispondenza ordinaria e svolgere ogni altro compito a lui
demandato dalla presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento
degli incarichi ricevuti. Il Segretario non riceverà alcuna remunerazione in
dipendenza della sua carica salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per ragioni d'ufficio o per incarichi speciali e fiscalmente
documentate.
Fa, inoltre, parte del Consiglio Direttivo, senza diritto
di voto, il Presidente Uscente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni.
Il Presidente non può essere eletto per due mandati consecutivi.
Al termine del mandato biennale a lui succede il Presidente Eletto.
Il Presidente Eletto assume il ruolo di Presidente al termine del
suo mandato ed ha il compito di collaborare col Presidente e sostituirlo in sua
assenza.
I Consiglieri come tali sono rieleggibili per un solo mandato
consecutivo.
In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo stesso coopterà nella
carica altro soggetto che decadrà con la scadenza del Consiglio Direttivo
stesso.
In caso venga a mancare il Presidente, il Presidente Eletto assume
tale carica sino alla nuova elezione del Consiglio Direttivo.
In caso vengano a mancare sia il Presidente che il Presidente
Eletto, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per la nomina delle due
cariche vacanti. Nel frattempo il Consigliere più anziano di età svolgerà le
funzioni indispensabili in sostituzione degli organi vacanti.
Il Presidente uscente non può essere rieletto membro del Consiglio
Direttivo se non sono trascorsi due anni dalla scadenza della sua ultima carica
di Presidenza.
Un Consigliere uscente, dopo due mandati consecutivi, non può
essere rieletto membro del Consiglio Direttivo se non dopo che siano trascorsi
due anni dalla scadenza della sua ultima carica.
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre volte
consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi
inviati per iscritto al Presidente, si intende decaduto dalla carica.
Art. 14 - Il Presidente ed il Presidente Eletto
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli
svolgerà tutte quelle attività verso l'esterno che riterrà opportune
nell'interesse dell'Associazione
nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e
nel rispetto delle funzioni e dei poteri di tali organi.
Il Presidente Eletto sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento esercitandone i relativi poteri, ivi compresa la legale
rappresentanza, per i limiti temporali determinati da tale assenza o
impedimento.
Art. 15 - Le attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo guida ed amministra l'Associazione. Esso
attua le deliberazioni dell'Assemblea e promuove ogni iniziativa utile o
opportuna diretta al raggiungimento
degli scopi perseguiti dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati per
legge o per statuto all'Assemblea.
In particolare:
§ pone in esecuzione ogni deliberazione emanata dall'Assemblea degli
Associati;
§ sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e
promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini di cui all'articolo 2
dello statuto;
§ promuove la costituzione di eventuali Comitati Scientifici e ne
sorveglia l'attività;
§ propone all'Assemblea degli Associati, la sede e il coordinatore
del Congresso annuale ed altre manifestazioni Scientifiche;
§ delibera sull'organizzazione scientifica e non del Congresso
annuale;
§ si pronuncia sulle ammissioni di nuovi Associati secondo il
disposto dell'articolo 6 del presente statuto ;
§ amministra il patrimonio dell'Associazione;
§ redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione
e il rendiconto finanziario;
§ nomina i referenti rappresentanti l'Associazione per i diversi
settori scientifici attinenti alla cancerologia, sulla base delle competenze
scientifiche e professionali tra i membri del Consiglio Direttivo o gli
Associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei suoi compiti ad uno
o più dei suoi membri determinandone tempi e poteri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte
all'anno, ma il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
o su richiesta di almeno un terzo dei
Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente
la metà più uno dei suoi membri.
In assenza del Presidente esso è presieduto dal Presidente Eletto.
In assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.
Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti ove non sia previsto un quorum superiore dal presente
statuto.
In caso di parità nelle votazioni s'intenderà approvata la
decisione alla quale avrà aderito con il suo voto il presidente o chi in sua
vece presieda la riunione.
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo
esperti, consulenti ed Associati che abbiano particolare competenza sugli
argomenti all'Ordine del Giorno; la partecipazione è limitata alla discussione
degli argomenti di loro competenza e non dà diritto di voto.
Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti
dall'Assemblea anche al di fuori degli associati di cui uno in qualità di
Presidente.
I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica due anni e
sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo,
esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza
da Associato in base all'articolo 8 del presente statuto o su altre questioni
che il Consiglio Direttivo volesse sottoporgli in via consultiva.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al
presente statuto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, o tra gli Associati, tra quest'ultimi ed il Consiglio
Direttivo, o tra gli stessi membri del Consiglio Direttivo, possono essere
deferite, su richiesta del Consiglio Direttivo e degli Associati interessati,
alla decisione del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri deciderà in via rituale e secondo
diritto comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli articoli 806
e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri
effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione
di un membro effettivo) e sono eletti dall'Assemblea fra persone anche estranee
all'associazione e dura in carica per un biennio.
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di
consigliere.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolarità degli
atti amministrativi ed esprime parere sul rendiconto preventivo e consuntivo
predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione
A seguito dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea
delibera la devoluzione del patrimonio rimanente ad altra associazione o ente
che persegua scopi analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2 del presente
statuto.
Art. 19 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
disposizioni di legge in materia di Associazione.